Scontrino elettronico e corrispettivi telematici: via dal 1 gennaio 2020 per tutti
- On 11 settembre 2019
- In informative
Da lunedì 1° luglio è entrato in vigore lo scontrino elettronico per tutti i negozi e esercizi commerciali con volume d’affari superiore a 400mila euro l’anno, che hanno l’obbligo di rilasciare al consumatore, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale.
La parte fiscale invece verrà memorizzata e trasmessa all’Agenzia delle Entrate. E’ il primo passo verso l’addio definitivo al vecchio scontrino cartaceo, che diventa appunto digitale.
L’obbligo scatterà poi per tutti i commercianti in Italia dal 1° gennaio 2020.
COSA CAMBIA – L’introduzione dello scontrino elettronico, ovvero l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica di scontrini e fatture all’Agenzia delle Entrate, sarà graduale: da luglio 2019 riguarderà i soli contribuenti con un volume d’affari sopra i 400mila euro l’anno, dal 2020 tutti gli altri esercenti, anche i più piccoli.
È poi previsto uno sconto fiscale pari al 50% del costo per l’acquisto dei nuovi registratori di cassa in grado di memorizzare gli scontrini. Il credito d’imposta, pari al 50% dell’importo sostenuto, fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24 in modalità semplificata. Sarà possibile utilizzare il credito riconosciuto a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva alla data di registrazione della fattura relativa al pagamento del corrispettivo per l’acquisto o adattamento del registratore di cassa. Il bonus del 50% sarà riconosciuto esclusivamente per i pagamenti effettuati in modalità tracciabile.
I vantaggi: tutti gli incassi della giornata verranno inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Mentre per i clienti l’archiviazione digitale dello scontrino elettronico, tra i vari usi, comporterà anche il suo utilizzo come garanzia digitale sui prodotti acquistati e quello della conservazione per la presentazione in dichiarazione dei redditi per le detrazioni fiscali. Ci sarà anche la nuova “lotteria dei corrispettivi” che partirà dal 2020, alla quale potranno partecipare i consumatori con il proprio codice fiscale.
CATEGORIE ESONERATE – Non sarà così per tutti, perché ci saranno alcune partite Iva esonerate dall’obbligo. Saranno esclusi, per esempio, i tabaccai e tutti coloro che vendono beni dai Monopoli di Stato. Esclusi anche i benzinai per i carburanti ma non per gli accessori, i produttori agricoli, i notai, i giornalai, quelli del settore scommesse e new slot ma anche fumisti, ciabattini, ombrellai e arrotini in forma itinerante. Escluso chi vende in forma itinerante panini e bevande agli stadi, alle stazioni, nei cinema e nei teatri.
Per l’elenco dettagliato delle esclusioni: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a978818049af4ec089ebbd76cac1782b/art_2_dpr696_1996.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a978818049af4ec089ebbd76cac1782b
CONTROLLI – Un capitolo a parte invece è quello dei controlli della Guardia di Finanza. Il documento emesso dall’esercente e consegnato al consumatore sarà memorizzato sui registratori di cassa con nuovi software che determinano l’inalterabilità dei dati di emissione, non potranno essere apportate modifiche dopo il rilascio dello scontrino sul database elettronico. Giornalmente i dati dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad effettuare i controlli. Infine va ricordato che il nuovo documento di fatto ha la stessa validità ai fini fiscali per quanto riguarda la deduzione delle spese sulla dichiarazione dei redditi del modello 730 oppure nel modello Unico.
La vera novità riguarda i controlli che di fatto saranno più precisi e molto più costanti. Già la grande distribuzione adotta tale sistema, sebbene in via opzionale, da qualche anno.
SANZIONI – Chi non si adegua all’obbligo di emissione degli scontrini e delle ricevute telematiche rischia pesanti sanzioni. Le sanzioni sono, in particolare, disciplinate dall’art. 2 comma 6 del Dlgs 127/2015 che espressamente prevede che: “ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3 e 12 comma 2 del decreto legislativo 471/97”.
Proprio l’espresso richiamo alle sanzioni dell’art. 6 e 12 del Dlgs 471/97 comporta rispettivamente:
• Una sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non correttamente documentato;
• Una sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 3 giorni ad un mese qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.
L’applicazione delle suddette sanzioni, come ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n 9/E/2019, si renderebbero applicabili anche nel caso in cui il contribuente continuasse a documentare le proprie operazioni con i vecchi registratori di cassa e continuasse ad aggiornare tempestivamente il registro dei corrispettivi.
Tutto ciò non significa che spariranno i registri cartacei dei corrispettivi, che dovranno comunque essere compilati, per emergenze, eventuali interruzioni di linea o problemi con il programma delle casse elettroniche e telematiche, per poter inviare tramite il sito dell’Agenzia delle entrate i corrispettivi elettronici mancanti.
L’alternativa all’acquisto del registratore di cassa elettronico è l’emissione di fattura elettronica per ogni singola transazione, al posto delle vecchie ricevute.
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