PRECISAZIONI SUL DECRETO PER L’EMERGENZA COVID19
- On 19 marzo 2020
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Con una nota riportata qui di seguito, il governo ha fornito alcune precisazioni, in risposta a molti quesiti inoltrati anche dalla Confesercenti, sul decreto 11 marzo legato sull’emergenza Coronavirus. Come è ormai risaputo il decreto chiude tutti i negozi tranne quelli di alimentari, parafarmacie, farmacie e di altri generi considerati di prima necessità.
Questa la circolare del ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro, emanata il 14 marzo:
“Si fa seguito alla circolare pari numero del 12 marzo scorso, in esito ad interlocuzioni con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri competenti e con alcuni Prefetti maggiormente interessati, per precisare – sulla base di una lettura sistematica delle disposizioni succedutesi – che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell”11 marzo 2020 ha mantenuto la chiusura, nei giorni prefestivi e festivi, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e i mercati.
In particolare, nei predetti giorni, tali strutture ed esercizi sono chiusi, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle medesime giornate limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari.
Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, si evidenzia che in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari. In tutti i casi sopra indicati, deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di l metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura, e resta vietata ogni forma di assembramento.
Come ribadito nella circolare ministeriale, esiste la regola fondamentale per tutti gli esercizi che possono restare aperti di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro. L’esercente dovrà, pertanto, attivarsi e far si che questa fondamentale regola sia rispettando utilizzando lo strumento (ad esempio con cartelli) ritenuto più utile affinché gli avventori rispettino il metro (almeno) di distanza tra uno e l’altro.
Partiamo dalla media e grande distribuzione dove l’afflusso degli acquirenti è più importante. I responsabili di questo tipo di commercio devono far si che l’ingresso all’interno della struttura sia consentito in un numero contingentato. I clienti dovranno osservare la distanza minima di un metro anche mentre sono in fila ad aspettare il proprio turno di entrata. Negozi aperti: le attività miste.
All’interno di una media o grande struttura di vendita, può proseguire anche la vendita di prodotti diversi da quelli per i quali è consentita l’apertura dei relativi esercizi commerciali (reparti alimentari e di parafarmacia). Tanto per citare all’interno di un supermercato vi sono corsie che propongono prodotti extralimentari (maglieria intima, cancelleria ed altro) questi possono essere venduti, ma soltanto dal lunedì al venerdì e non nel fine settimana; pertanto potranno essere accessibili soltanto i reparti/corsie alimentari e a quelli dove sono posti in vendita farmaci e parafarmaci. Questo in virtù del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo che non ha perso efficacia quindi rimangono le limitazioni specifiche nei festivi e prefestivi, durante i quali sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, fatta eccezione per gli alimentari, farmacie e parafarmacie
Bar Tabaccheria Edicola: sono attività che possono rimanere aperte, ma solo ed esclusivamente limitate alla rivendita di tabacchi ed edicola, mentre la parte relativa al bar deve essere obbligatoriamente chiusa.
Rivenditori di sigarette elettroniche: Come si legge nelle FAQ pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio: “Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall’obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione”, ne deriva che questa attività può continuare ad essere aperta.
Mercati e centri commerciali: all’interno possono restare aperte le rivendite di prodotti alimentari e le farmacie. Le misure di sicurezza devono prevedere percorsi interni che consentano di raggiungerli direttamente.
Quindi, per far degli esempi pratici, un grosso rivenditore di prodotti informatici non può restare aperto nei fine settimane (mentre può lavorare negli altri giorni, perché restano aperte le rivendite di software e hardware). Stesso discorso, ad esempio, per le catene di elettrodomestici. In ogni caso, resta sempre vietata (qualche che sia il giorno di apertura) qualsiasi forma di assembramento.
Possono restare aperti
- erboristerie: l’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari.
- Rivenditori di prodotti e alimenti per animali da compagnia, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia..
- Rivenditori di cialde per caffè: rientrando nel codice ateco 47.2 possono tenere aperti.
- Autogrill e aree di servizio I bar e i servizi di ristorazione nelle aree di servizio lungo strade e autostrade o in porti lacustri e aeroporti possono proseguire la propria attività, senza limiti di orario. È obbligatorio comunque mantenere il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e di rifornimento carburante all’interno di porti e interporti possono rimanere aperti anche i servizi di somministrazione nei porti e negli interporti, per consentire agli operatori della logistica di usufruire del servizio durante i turni di lavoro
- Alimentari (panetteria, salumeria) che vende anche prodotti pronti (gastronomia): può continuare a venderli perché l’attività prevalente è quella di commercio al dettaglio
- Alberghi, bed & breakfast, agriturismi, case vacanze e affittacamere.
- Operatori su aree pubbliche che vendono alimentari in forma itinerante.
- Servizi sociali (consultori, sert, assistenza senza tetto), associazioni di volontariato che somministrano pasti alle persone in difficoltà, servizi si supporto a domicilio per disabili o anziani.
- Officine Auto e Moto. Le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni:
a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione);
- b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.
Chiusi fino al 25 marzo
- Concessionarie auto e moto.
- Agenzie immobiliari.
- Scuole guida (fino al 3 aprile, perché sono enti di formazione e quindi ricadono nel decreto 9 marzo).
- Rosticcerie, friggitorie, pizzerie al taglio trattandosi di attività assimilabili alla ristorazione, tali attività sono sospese. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore ad 1 metro.
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