DPCM 2 marzo 2021 – Nuove Misure anti Covid-19 – DEFINITIVO
- On 4 marzo 2021
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Il Presidente del Consiglio, in data 2 marzo 2021, considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da Covid-19 e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, visti i verbali del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, ha approvato un nuovo DPCM recante le misure di contenimento del contagio.
Le misure si applicano, in sostituzione di quelle previste dal DPCM 14 gennaio 2021, a far data dal 6 marzo e fino al 6 aprile 2021.
TROVATE IL TESTO COMPLETO DEL DPCM QUI
Sull’intero territorio nazionale, FINO AL 27/03/21, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Di seguito una sintesi delle principali misure confermate e delle novità introdotte.
- Confermata ripartizione dell’Italia in aree, bianca, gialla, arancione e rossa, in base ai livelli di rischio
- Confermato obbligo di mascherine anche all’aperto
- Confermato obbligo distanziamento interpersonale di almeno un metro
- Confermato coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5
- confermato divieto di spostamenti tra le Regioni fino al 27 marzo.
- Visite in abitazioni private
In zona gialla in ambito regionale, e in zona arancione in ambito comunale, resta consentita la visita in una sola abitazione privata diversa dalla propria, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22. Possono spostarsi fino ad un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.
Nelle zone rosse tali spostamenti sono vietati, salvo che dettati da esigenze lavorative, motivi di necessità o salute. Confermate anche per le zone arancioni le disposizioni riguardanti gli spostamenti per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
- Scuola
Nelle zone rosse a partire dal 6 marzo è prevista la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese scuole dell’infanzia, elementari e medie. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Nelle zone arancioni e gialle è prevista la didattica in presenza nelle scuole superiori per almeno il 50% degli studenti e fino al 75%. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.
E’ prevista la sospensione dell’attività scolastica nei seguenti casi:
- nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti a causa della gravità delle varianti del virus Sars-CoV-2
- nelle zone in cui si siano registrati più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni
- nel caso in cui vi sia una motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
- Musei, teatri, cinema
Musei – Nelle zone gialle è confermata per i musei la possibilità di apertura nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato e tale da evitare assembramenti di persone e consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A partire dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
Nelle zone arancioni e rosse le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono sospesi. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
Teatri e cinema – Nelle zone gialle a partire dal 27 marzo prevista la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale sia per il personale che per gli spettatori non conviventi. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
Nelle zone arancioni e rosse gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono sospesi.
- Palestre, piscine, impianti sciistici, centri benessere e termali restano chiusi
- Attività di ristorazione
In zona gialla le attività dei servizi di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00
In zona arancione e rossa le attività dei servizi di ristorazione sono sospese. Consentiti l’asporto (senza consumazione sul posto) e la consegna a domicilio per le attività di ristorazione fino alle 22
In tutte le aree resta il divieto di asporto per le attività dei bar (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia.
- Attività commerciali
In zona gialla e arancione le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
In zona rossa le attività commerciali al dettaglio sono sospese, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del Dpcm. Chiusi i mercati.
- Sono ancora vietati gli sport di contatto. Consentita l’attività motoria individuale all’aperto.
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