Covid, ecco le regole per datori di lavoro e dipendenti in caso di emergenze in azienda
- On 23 novembre 2020
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Fondamentale è il ruolo importante del medico competente, che ha il compito di collaborare con datore di
lavoro e RLS, segnalando all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei
dipendenti, nel rispetto della privacy degli stessi.
– L’azienda deve informare tutti i lavoratori in merito alle disposizioni delle Autorità sanitarie,
consegnando e/o affiggendo un’informativa all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei
locali aziendali.
– I lavoratori, invece, hanno l’onere di rispettare tutte le disposizioni e le misure delle Autorità
sanitarie e del datore di lavoro, adottate allo scopo di garantire la salute degli stessi e prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio.
Lavoratore con sintomi da Covid-19
– I lavoratori con febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali sono obbligati a rimanere al proprio
domicilio e contattare il medico di famiglia.
– Qualora, invece, una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
come la tosse, ha l’onere di dichiarare immediatamente il proprio stato di salute al datore di lavoro,
al suo responsabile ovvero all’ufficio del personale.
– In entrambe le situazioni scaturisce la necessità di procedere all’isolamento del lavoratore in un
luogo lontano dai colleghi. Nei casi in cui non si disponesse di locali da adibire specificamente
all’isolamento, è possibile u+lizzare aree delimitate, chiuse da porte e dotate di aerazione naturale
dove il lavoratore possa rimanere il tempo strettamente necessario ad organizzare il trasporto in
sicurezza al domicilio.
Lavoratore entrato in contatto con persona positiva
– Il dipendente consapevole di essere entrato in contatto con persone risultate positive al virus, a
seguito di test specifico, ha l’onere di segnalarlo all’azienda e di non prestare attività. Lo stesso
dovrà mettersi in contatto con il loro medico di famiglia che adotterà, se necessario,
rispettivamente i provvedimenti di isolamento o di quarantena.
– Lavoratore entrato in contatto con caso sospetto
– In caso di contatti stretti di caso sospetto, la cui posi+vità non è stata confermata da test specifico,
non è previsto alcun intervento: il lavoratore potrà svolgere normalmente la propria attività
lavorativa con tutte le accortezze necessarie a salvaguardare la propria salute e quella dei suoi
colleghi.
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