DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65
- On 19 maggio 2021
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DI SEGUITO UN RIASSUNTO DEL NUOVO DECRETO LEGGE CHE TROVATE IN FORMA INTEGRALE QUI
– Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita’ dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all’articolo 1,
– dal 19 maggio fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti.
– Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita’ degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida
– Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita’ di palestre sono consentite in conformita’ ai protocolli e alle linee guida
– Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita’ ai protocolli e alle linee guida
– Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei centri benessere in conformita’ alle linee guida
– In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, e’ consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non puo’ essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo’ essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.
– Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino’, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attivita’ differente, nel rispetto di protocolli e linee guida
– Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida
– Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.
– La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validita’ di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 e’ rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita’ dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
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