OBBLIGHI PUBBLICITARI IN MATERIA DI EROGAZIONI PUBBLICHE E PIU’ IN GENERALE DI AIUTI DI STATO
- On 23 giugno 2021
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- PREMESSA
La presente nasce dall’esigenza di ulteriori chiarimenti, emersa nelle ultime settimane, in merito al corretto comportamento da tenere in relazione agli obblighi di trasparenza e pubblicazione con riguardo ai “Contributi pubblici” nonché alle erogazioni rientranti nella disciplina degli “Aiuti di Stato” percepiti dalle imprese in condizione di normalità o a fronte di una situazione emergenziale.
Si ricorda, infatti, che, l’erogazione di contributi in forma diretta, anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria, prevede particolari obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017.
- AMBITO SOGGETTIVO
Sotto il profilo soggettivo, i destinatari dei suddetti obblighi di pubblicità, con riferimento alla suddetta disciplina, possono essere riclassificati come segue:
Enti non commerciali, con riferimento all’entità delle erogazioni pubbliche da pubblicare
sui propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno;
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, in relazione a:
- L’entità delle erogazioni pubbliche da pubblicare sui propri siti Internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno;
- L’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale, da pubblicare sui propri siti Internet o portali digitali trimestralmente;
Imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese in relazione all’entità delle erogazioni pubbliche percepite da evidenziare, queste, nella Nota integrativa del bilancio di ogni esercizio (e dell’eventuale bilancio consolidato) in sede di redazione dello stesso;
Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata/Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa in relazione all’entità delle erogazioni pubbliche percepite, da pubblicare sui propri siti Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza entro il 30 giugno di ogni anno.
Con particolare riferimento alle imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle
imprese, quindi, le stesse sono tenute alla pubblicazione degli importi e delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, superiori a Euro 10.000,00, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato e, in tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.
Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa (a prescindere dal regime contabile adottato e dalle dimensioni dell’impresa, come ad esempio imprenditori individuali, società di persone, etc.) gli stessi devono assolvere l’obbligo sopra evidenziato mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle Associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
- AMBITO OGGETTIVO
In riferimento al profilo oggettivo la norma prevede una specifica causa di esclusione per i
contributi pubblici effettivamente percepiti che non abbiano carattere generale e siano privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo superiore ad Euro 10.000,00 nel periodo considerato.
- LA CONTRIBUZIONE EMERGENZIALE PER GLI ANNI 2020 E 2021
Stante quanto premesso, all’interno della disciplina sopra descritta e nel più ampio alveo della materia riguardante gli “Aiuti di Stato”, si innesta la tematica riguardante la “Contribuzione pubblica derivante dall’emergenza sanitaria”. Come noto, a causa dell’emergenza sanitaria sono state previste molteplici tipologie di erogazioni finanziarie dirette finalizzate al sostenimento economico delle imprese in crisi ed in particolare, a titolo esemplificativo,:
Contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020;
Contributo per gli “Intermediari e Professionisti del turismo” ex art. 182 del D.L. n.
34/2020
Contributo “Centri storici” ex art. 59 del D.L. n 104/2020;
Ristori ex art. 1 del D.L. n. 137/2020
Sostegni ex art. 1 del D.L. n. 41/2021
Con riguardo alle sopra citate forme di contribuzione emergenziali, si conferma l’interpretazione secondo la quale i “Contributi a fondo perduto COVID” non rientrino nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’ dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le motivazioni di seguito indicate:
- Stante il tenore letterale della norma ed i documenti di prassi emanati fino ad oggi sul tema, i “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale. E’ chiaro, infatti, che tali benefici, essendo stati concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo.
- A supporto di tale interpretazione, si evidenzia ulteriormente che un eventuale
“adempimento informativo” riguardante i “Contributi a fondo perduto COVID” è di fatto già rispettato tramite l’iscrizione automatica di tutti gli importi e dei relativi percettori nel c.d.
“Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge
n.234/2012). (si ricorda infatti che la “contribuzione COVID”, in qualsiasi forma avvenuta,
rientra nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia….” e quindi compatibili, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3 lettera b) del TFUE con un massimale di Euro 800.000,00 per impresa – cap previsto in via temporanea a causa dell’emergenza sanitaria).
- In ultimo, da un punto di vista meramente logico e stante il carattere di “straordinarietà” di tale contribuzione emergenziale, si ritiene che le “Misure COVID” siano comunque da considerarsi profondamente differenti ed in alcun modo equiparabili alle “tradizionali” forme di contribuzione pubblica (“ante COVID” e non) per le quali è stato legittimamente previsto un vincolante regime di trasparenza a tutela degli Attori coinvolti.
- CONFESERCENTI ED OBBLIGHI DI PUBBLICITA’
Quanto sinora esposto, con riguardo in particolare alla “Contribuzione a fondo perduto COVID”, rientra evidentemente nell’ambito di una più ampia disciplina piuttosto articolata
e subordinata a possibili differenti interpretazioni.
La certezza normativa risiede, però, nel fatto che le Associazioni di categoria siano direttamente coinvolte nel processo pubblicitario di differenti tipologie, per natura e definizione, di contributi pubblici erogati in favore delle proprie imprese associate laddove
risieda l’obbligo certo di trasparenza o meno.
Per tale motivazione, Confesercenti sta procedendo alla creazione di una sezione ad hoc sul proprio Portale istituzionale www.confesercenti.it al fine di soddisfare l’eventuale esigenza dei propri Associati, regolarmente iscritti, con riguardo agli adempimenti pubblicitari considerati obbligatori e non. Si chiarisce che la citata sezione è dedicata esclusivamente alle imprese associate a Confesercenti già presenti nel Database nazionale (MyConfesercenti) o che vengano regolarmente iscritte sullo stesso.
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